Ristrutturazione edilizia e IVA agevolata al 10%: quando si applica?


Guida IVA agevolata
Esistono 4 casi principali nei quali si può applicare l’IVA agevolata in edilizia con l’aliquota del 10%. In questo articolo potrai scoprire quali sono e scaricare un modello di autocertificazione PDF per richiedere l’IVA agevolata.

1) Intervento di Manutenzione Ordinaria

Autocertificazione-PDF-Iva-Agevolata

I lavori di manutenzione ordinaria non sono soggetti a particolari obblighi di comunicazione al Comune di appartenenza (anche se specifici regolamenti comunali possono prevedere particolari comunicazioni), e riguardano opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici ma anche la sostituzione degli infissi esterni e dei serramenti senza modificare i materiali esistenti (finestre, persiane, avvolgibili).

Se tali interventi riguardano immobili a prevalente uso abitativo privato l’IVA è al 10%, ma solo per:
• l’importo della manodopera
• l’importo dei beni significativi (es. serramenti, caldaie, sanitari) solo fino a concorrenza del valore della prestazione dell’artigiano che li ha installati più il valore dei beni di consumo impiegati durante l’intervento.

Esempio pratico:

Costo totale dell’intervento: 10.000€, di cui
– 1.500€ di posa in opera
– 8.500€ di beni significativi

Per i 8.500€ di beni significativi l’IVA agevolata si applica solo sulla differenza tra l’importo complessivo dell’intervento e quello dei beni significativi (10.000 –  8.500 = 1.500€). Anche per la posa in opera si ha l’IVA agevolata, mentre per il valore residuo dei beni significativi (7.000€) si paga l’IVA al 21%.

2) Intervento di Manutenzione Straordinaria

L’elemento di differenza per l’applicazione dell’IVA agevolata in edilizia tra la manutenzione ordinaria e quella straordinaria è che questi ultimi richiedono la SCIA al Comune di appartenza, e riguardano le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso.

Se tali interventi riguardano immobili a prevalente uso abitativo privato l’IVA è al 10%, ma solo per:
• l’importo della manodopera
• l’importo dei beni significativi solo fino a concorrenza del valore della prestazione dell’artigiano che li ha installati più il valore dei beni di consumo impiegati durante l’intervento.

(vedere esempio precedente)

3) Interventi di Restauro e Risanamento Conservativo

Sono quelli rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurare la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano destinazioni d’uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso.

Esempio:
• Modifiche distributive all’interno delle singole unità immobiliari per una più funzionale disposizione (abbattimento pareti e realizzazione di stanze e corridoi)
• Consolidamento con sostituzione di murature portanti; Innovazione delle strutture verticali (realizzazione di nuove strutture portanti all’interno degli edifici)
• Restauro delle facciate interne ed esterne
• Apertura di finestre per esigenze di areazione di locali abitabili e di locali da adibire a servizi igienici

Per questo tipo di interventi è prevista l’applicazione dell’IVA agevolata al 10%, senza distinzione tra manodopera e beni significativi.

4) Interventi di Ristrutturazione Edilizia

Sono quegli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, la eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica.

Per questo tipo di interventi è prevista l’applicazione dell’IVA agevolata al 10%, senza distinzione tra manodopera e beni significativi.

Riferimenti normativi:
• Art. 31 Lett. b) Legge 457/1978 (nuovo riferimento art. 3 lett. b) D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380
• Art. 3, lettere c) e d), del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con Dpr 380/2001
• Circolare n. 4174 del 2003 del Ministero delle Infrastrutture, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 274 del 25.11.2003

 

IMPORTANTE!

Per la richiesta di IVA agevolata al 10%  fa fede quanto riportato sulla S.C.I.A. o sul permesso di costruire del Comune: è quindi importante che il documento riporti la corretta dicitura, “Restauro e risanamento conservativo” oppure “Ristrutturazione Edilizia”. In mancanza di tale documentazione si applicherà l’IVA agevolata solo sulla manodopera e sulla parte dei beni significativi, come spiegato nell’esempio precedente.
L’IVA agevolata si può praticare solo al consumatore finale, e non quindi all’impresario o appaltatore.

RISORSE UTILI:

Autocertificazione PDF da compilare →

Nuova Guida dell’Agenzia delle Entrate sulle agevolazioni fiscali per ristrutturazione edilizia

Guida sulla Detrazione fiscale 65%


ARTICOLI CORRELATI